PORTO DI OGGETTI ATTI A OFFENDERE

 

Art. 4 Legge 110/75

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. [agg.D.L.121 5 nov.2013]
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825-4. [agg.D.L.121 5 nov.2013]
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

 

Art. 42 TULPS - Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.


L'attuale norma prevede il divieto di portare fuori dalla propria abitazione non solo le armi a fuoco, i coltelli e le armi bianche (baionette, spade, coltelli a scatto), ma anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere o tirapugni, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere come cacciaviti, punteruoli, scalpelli, mazze, tubi, se non se ne ha un giustificato motivo: ad esempio l'idraulico potrà portare tubi in ferro, l'elettricista i cacciaviti, il falegname i punteruoli ma chiaramente nell'ambito del proprio lavoro e non certo quando va al cinema; catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio e i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825-4.